I giardini storici e la legge
Il giardino storico è un opera d’arte. Questo è un dato di fatto e la sua tutela è normata dal legislatore
Si tratta di un insieme polimaterico, una creazione umana realizzata con materiale vivo e mutevole nel tempo. Un equilibrio fragile che deve essere conservato come un monumento ma che non può essere fissato e cristallizzato come altri oggetti d’arte. Va rispettata la naturale evoluzione e la sua vitalità. Infatti può essere composto da materiali diversi e alcuni di loro estremamente mutevoli: terreno, essenze vegetali, pietre, elementi architettonici ed acqua.
La legislazione in materia di beni culturali ne prevede la tutela, ne parla la carta del restauro del 1964 e le successive disposizioni del 1972.
Il documento specifico per la tutela dei giardini storici è la carta di Firenze del 1981
Vedi il documento di tutela → cartadifirenze.1981
Il ministero ne delinea le modalità di tutela . Vedi cosa ne dice il MIBACT in merito
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